Requisiti per beneficiare dell’assegno universale

Requisiti per beneficiare dell’assegno
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in
possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica
categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a
carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del
nucleo familiare indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in
possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di
laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito
complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per
l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a
prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé
stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o
tutelato.
3. Misura e decorrenza dell’assegno
Come anticipato in premessa, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato
sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la
seguente decorrenza della misura:
•per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno
decorre dalla mensilità di marzo;
•per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese
successivo a quello di presentazione.
4. L’ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo
Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore
calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi
dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al
nucleo del figlio beneficiario della prestazione.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore
non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE
ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n.
159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
5. L’assegno unico e universale “in assenza di ISEE”
Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al
momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di
domanda ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
•ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e
spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
•ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore
dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
•assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione
spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto
legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
6. Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di
cittadinanza
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in
denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26,
l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e
con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno
spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato
decreto legislativo.
Riguardo all’integrazione dell’assegno unico sul Reddito di cittadinanza, si rinvia a un
successivo messaggio di approfondimento.
7. Modalità di erogazione dell’assegno
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo in commento, l’assegno è
corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in
pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità
di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro
genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento
successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese
successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della
ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di
scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del
pagamento previste nella domanda.
Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a
uno solo di essi.
In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:
a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia
corrisposto in qualità di richiedente”.
La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori
separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al
richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche
per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.
Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia
stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore
affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.
In ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al
50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:
b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i
due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la
modalità di pagamento della sua quota”;
c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i
due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per
la mia quota di assegno”.
In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già
effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga
stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al
100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di
modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n.
184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore;
in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario
selezionando la relativa opzione.
Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli
maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori,
richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente
maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si
sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account
Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi
dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno
sono i seguenti:
– conto corrente bancario;
– conto corrente postale;
– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei
beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene
richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario
della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di
genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere
intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale,
possono verificarsi le seguenti principali casistiche:
– liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo
strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso
di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore
affidatario;
– liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il
restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere
intestati/cointestati ad ognuno dei genitori;
– liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la
responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo
strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;
– liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che
presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto
legislativo n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al
figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata
alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.
La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è
effettuata dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste
Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni
pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti
presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli
altri Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area) il richiedente dovrà fornire il
modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification
SEPA)[1], debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di
riscossione.
Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo
genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del
territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.
8. Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, sono abrogati:
•il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232);
•le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348
e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:
•sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con
riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
•cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
•sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR,
che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico
e per i figli di età superiore a 21 anni.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Infine, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al
decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2021, n. 112, dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure
introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori.
Nel dettaglio, è stabilito che l’assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1,
del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa
di 440 milioni di euro per l’anno 2022.
È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli
importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-legge n.
79/2021).

Bonus Agricoli 800€ come funziona?

Fino al 30 settembre 2021 è possibile presentare domanda per i nuovi bonus agli operai agricoli e ai pescatori autonomiintrodotti con il Decreto Sostegni Bis. Si tratta di una nuova agevolazione per queste due categorie di lavoratori, colpite dalla crisi da Covid-19, per cui il Governo ha deciso di erogare un ulteriore sostegno.

Vediamo quali sono i requisiti, i criteri, i termini e come fare domanda per ottenere questi due bonus.

BONUS OPERAI AGRICOLI E PESCATORI: COME FUNZIONA

Il Decreto Sostegni Bis ha previsto di prorogare una nuova indennità da Covid-19 che si unisce a quelle già introdotte con il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, ovvero il Decreto Sostegni. Queste nuove indennità sono a favore di operai agricoli e pescatori. Le modalità di erogazione sono state annunciate anche dall’Inps. Il bonus è pari a 800 euro per gli operai agricoli e a 950 euro per i pescatori.

Ad erogare tali sussidi sarà l’Inps nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021 per il bonus operai agricoli e di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021 per il bonus pescatori.L’indennità ricevuta da ciascun lavoratore delle due categorie citate, non concorrerà a formare reddito, così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Inoltre, per il periodo di fruizione di questi bonus non è previsto l’accredito di contribuzione figurativa, né tantomeno il diritto di ottenere l’assegno familiare. Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto nel dettaglio, nell’articolo 69, la disciplina per l’erogazione delle indennità una tantumper i lavoratori della pesca e del settore agricolo. Vediamo i dettagli.

REQUISITI E DESTINATARI DEL BONUS OPERAI AGRICOLI

Il nuovo bonus operai agricoli previsto nel Decreto Sostegni Bis può essere richiesto dagli operai agricoli a tempo determinatoche abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro nel 2020. Tali soggetti avranno diritto al bonus di 800 euro. È opportuno però, che alla data di presentazione delle domande non siano:

REQUISITI E DESTINATARI DEL BONUS PESCATORI

In merito all’indennità prevista per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, ne hanno diritto coloro che esercitano la pesca in acque interne, lagunari e marittime di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250. Però per essere destinatari dell’agevolazione, non devono essere:

  • titolari di pensione;
  • iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tranne la gestione separata Inpdap come da articolo 2, comma 2 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’indennità prevista per i pescatori autonomi o soci di cooperative di pesca, è pari a 950 euro.

CUMULABILITÀ DEL BONUS OPERAI AGRICOLI E PESCATORI

I nuovi bonus operai agricoli e pescatori hanno dei limiti di compatibilità con altri agevolazioni. In primis, l’articolo 69 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 specifica che il bonus operai agricoli è incompatibile con la riscossione, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis, del reddito di emergenza o del reddito di cittadinanza. Inoltre, la nuova indennità non è cumulabile:

  • con gli altri bonus e misure previste nel Decreto Sostegni, all’articolo 10 e le sue proroghe previste nel Decreto Sostegni Bis;
  • con l’assegno ordinario di invalidità, previsto dalla legge 12 giugno 1984, n. 222.

L’Inps nel messaggio del 16 giugno 2021, numero 2309 aveva annunciato entro il 30 giugno l’avvio delle domande: la procedura è stata pubblicata il 25 giugno.

L’Istituto ha specificato che l’indennità onnicomprensiva bis DL 73/2021 e l’indennità per i lavoratori agricoli DL 73/2021 non sono tra loro cumulabili.

 

 

Assegno Unico Temporaneo al via

Via libera all’assegno unico temporaneo per i figli minori 2021. La misura, introdotta per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è disciplinata dall’art. 1 del D.L. n. 79/2021. La finalità è di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, attraverso APS.

Assegno unico temporaneo 2021: cos’è

L’assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni in L. n. 153/1988.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

    Assegno unico temporaneo 2021: misura dell’assegno temporaneo

    L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

    In particolare, è prevista:

    • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
    • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

    Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

    Assegno unico temporaneo 2021: compatibilità

    L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

    Nelle more dell’attuazione della L. n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:

    • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998;
    • assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. n. 190/2014 23, all’art. 23-quater, co. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni in L. n. 136/2018, e all’art. 1, co. 340 della L. n. 160/2019;
    • premio alla nascita, di cui all’art. 1, co. 353 della L. n. 232/2016;
    • fondo di sostegno alla natalità previsto dall’art. 1, co. 348 e 349 della L. n. 232/2016;
    • detrazioni fiscali previste dall’art. 12, co. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR (Dpr. n. 917/1986);
    • assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al Dpr. n. 797/1955 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

    Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni in L. n. 153/1988, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.

    Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Assegno nucleo familiare 2020-2021 “ASSEGNO PONTE

Dal prossimo 1° luglio entrano in vigore le nuove tabelle per l’assegno per il nucleo familiare (ANF). Il decreto legge n. 79/2021, che ha introdotto come misura “ponte” l’assegno temporaneo per i figli a carico dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha previsto anche un incremento degli importi mensili dell’ANF del valore di 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55,00 euro per i nuclei familiari di almeno tre figli. È disponibile la procedura sul portale Inps per chiedere o rinnovare l’assegno al nucleo familiare maggiorato. La domanda va inoltrata dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno diritto alla prestazione tenuto conto del reddito familiare dell’anno precedente dichiarato. Con il messaggio INPS 2331 del 17 giugno 2021 si forniscono i nuovi importi, allegando le tabelle relative all’adeguamento dei livelli di reddito familiare con decorrenza 1° luglio 2021, ai fini della corresponsione dell’assegno.

La domanda sarà necessaria per fruire degli assegni maggiorati al nucleo familiare per i prossimi sei mesi in attesa che il Parlamento approvi la legge per il nuovo assegno unico.

DOTE SCUOLA – REGIONE LOMBARDIA

Dote Scuola è la misura di Regione Lombardia che prevede contributi per sostenere economicamente le famiglie e il percorso educativo di studenti e studentesse dai 3 ai 21 anni residenti in Lombardia e frequentanti corsi ordinari di istruzione o corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Quattro le componenti previste da Dote scuola per l’anno scolastico 2021/2022:

  • Materiale didattico
  • Merito
  • Buono Scuola
  • Sostegno disabili

Le quattro componenti si aprono in periodi diversi nel corso del 2021 e 2022. Le date per ciascuna di esse sono comunicate di volta in volta tramite avvisi specifici pubblicati Bandi Online, su questa pagina (nella sezione Link) e sui canali regionali.

Le componenti Dote Scuola sono compatibili tra loro, ad eccezione di Materiale didattico e Borse di studio statali per cui si può ricevere un solo contributo per studente.

requisiti di ammissione e i parametri Isee per ciascuna componente sono specificati nei singoli bandi e riportati in questa pagina, all’interno dei paragrafi dedicati a ciascuna componente.

I contributi per il Sostegno Disabili e quelli per la fascia di età 3-5 anni sono erogati direttamente alle scuole (Scuole paritarie e Scuole dell’infanzia autonome, non statali e non comunali), che ne devono fare richiesta; i cittadini ne beneficiano quindi attraverso l’erogazione del servizio.

La domanda può essere presentata unicamente attraverso la piattaforma Bandi On Line di Regione Lombardia, accedendo tramite SPID CIE/CNS.

Dote Scuola – Materiale didattico e borse di studio statali è il contributo di Regione Lombardia per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.
Il contributo varia da 200 500 euro.

CHI 
Studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado (statali o paritarie) oppure istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti (purché lo studente rientri ogni giorno alla propria residenza), con Isee 2021 inferiore o uguale a 15.748,78 euro. Sono valide solo le attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2021.
Per maggiori informazioni sull’Isee e dove richiederlo:
» vai al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
» vai al sito dell’INPS

QUANDO
Dalle ore 12 di giovedì 13 maggio alle ore 12 di martedì 15 giugno 2021

COME
La domanda può essere presentata solo online sulla piattaforma regionale Bandi Online, accedendo al sistema con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure utilizzando la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) / CRS (Carta Regionale dei Servizi), con PIN personale e lettore della Carta, oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN personale e lettore della Carta.
» Vai a Bandi On Line/Materiale Didattico

Dote Scuola – Merito assegna un contributo in buoni acquisto oppure a copertura dei costi di iscrizione e frequenza a Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e altre istituzioni di formazione accademica.
Il contributo varia da 500 1.500 euro.

CHI
Studenti residenti in Lombardia, indipendentemente dal valore Isee, che abbiano conseguito valutazioni meritevoli nell’Anno scolastico 2020/2021:

  • media pari o superiore a 9 nelle classi 3° e 4° del sistema di istruzione;
  • 100 e lode all’esame di Stato del sistema di istruzione;
  • 100 agli esami di diploma professionale del sistema di istruzione e della formazione professionale (IeFP – IV anno).

QUANDO
La data di apertura del bando sarà comunicata nei prossimi giorni.

COME
La domanda può essere presentata solo online sulla piattaforma regionale Bandi On Line
» vai a Bandi On Line/Dote Scuola

VIDEO TUTORIAL
» Guarda il video tutorial SPID
» Guarda il video tutorial CNS-CRS
» Come accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione tramite SPID, CIE, CNS

Dote Scuola – Buono Scuola è un contributo per la retta scolastica di una scuola paritaria o pubblica con retta di iscrizione e frequenza, parametrato alla fascia Isee della famiglia e all’ordine e grado di scuola.
Il contributo varia da 300 2.000 euro.

CHI
Studenti di una scuola paritaria o pubblica con retta di iscrizione e frequenza, con Isee 2021 inferiore o uguale a 40.000 euro. Sono valide solo le attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2021.
Per maggiori informazioni sull’Isee e dove richiederlo:
» vai al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
» vai al sito dell’INPS

QUANDO
La data di apertura del bando sarà comunicata nei prossimi giorni.

COME
La domanda può essere presentata solo online sulla piattaforma regionale Bandi On Line accedendo tramite SPID o CNS/PIN.

VIDEO TUTORIAL
» Guarda il video tutorial SPID
» Guarda il video tutorial CNS-CRS
» Come accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione tramite SPID, CIE, CNS

NFORMAZIONI
Regione Lombardia/Ufficio Dote Scuola

  • e-maildotescuola@regione.lombardia.it
  • telefono: 02 67650090 (lunedì – giovedì ore 9.30 – 12.30 e ore 14.30 – 16.30; venerdì ore 9.30 – 12.30)
Serve Aiuto?