APERTURA BONUS ASILO NIDO 2024

Cos’è

Il bonus consiste in un contributo di sostegno al reddito del valore massimo di mille euro con il quale è possibile pagare le rette per la frequenza di asili nido pubblici, privati autorizzati e le forme di assistenza domiciliare (art.1, comma 355, l. 11 dicembre 2016, n. 232)

Dal 2020 l’importo del beneficio, elevato a 3mila euro, viene stabilito in base all’ISEE minorenni in corso di validità riferito al minore (art. 1, comma 343, l. 27 dicembre 2019, n. 160).

Il bonus è erogato direttamente dall’INPS su domanda del genitore.

Le istruzioni per presentare le domande per l’anno 2023 sono contenute nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27 e nel messaggio 2 marzo 2023, n. 889.

A chi è rivolto

Spetta alle famiglie con figli:

  • nati dal 1° gennaio 2016 in poi;
  • di età inferiore a tre anni al momento della domanda;
  • affetti da gravi patologie croniche certificate (il genitore può presentare domanda anche nell’anno solare in cui il figlio compie i 3 anni).

Può presentare domanda il genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.

Come funziona

QUANTO SPETTA

Bonus asilo nido

Di seguito, gli importi massimi concessi e i relativi importi mensili:

  • ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro all’anno
    (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi).
    Per non superare il tetto annuo di 3mila euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (272,73 euro).
    L’undicesima mensilità è pari a 272,70 euro;
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro all’anno
    (importo massimo mensile erogabile 227,27 al mese per 11 mesi).
    Per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (227,27 euro).
    L’undicesima mensilità è pari a 227,30 euro;
  • ISEE minorenni da 40.001 euro = 1.500 euro all’anno
    (importo massimo mensile erogabile 136,37 al mese per 11 mesi).
    Per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (136,37 euro).
    L’undicesima mensilità è pari a 136,30 euro;
  • 1500 euro all’anno (136,37 euro mensili) nel caso di:
    • ISEE valido mancante;
    • richiesta presentata dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minore.

In presenza dei requisiti, alla successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, viene erogato l’importo massimo pari a 3mila euro annui.

Il contributo mensile non può essere superiore al valore delle singole rette.

Il premio asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali frequenza asili nido (art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008), indipendentemente dal numero di mensilità percepite.

Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Il genitore convivente con il bambino, che presenta la domanda, deve allegare un certificato rilasciato dal pediatra che attesti “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

Di seguito, gli importi massimi concessi in un’unica soluzione:

  • ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro;
  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro;
  • ISEE minorenni da 40.001 = 1.500 euro.

In mancanza di un ISEE minorenni valido, l’importo assegnato è pari a 1.500 euro.

Si considera l’ISEE minorenni in corso di validità del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

Erogazione dei bonus

I bonus sono erogati:

  • in base al limite di spesa indicato (per il 2023 è di 564,8 milioni di euro);
  • secondo l’ordine di presentazione della domanda online.

Le domande accolte con riserva per insufficienza di fondi saranno poi recuperate e lavorate in base all’ordine di presentazione, in caso di fondi residui presenti a fine anno.

L’Istituto eroga l’importo in base alle modalità di pagamento indicate nella domanda:

  • bonifico domiciliato;
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN;
  • conto corrente estero Area SEPA.

In caso di pagamento su IBAN estero, alla domanda devono essere allegati:

  • un documento di identità del beneficiario della prestazione;
  • il Modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera.

In alternativa:

  • un estratto conto (avendo cura di oscurare i dati contabili);
  • una dichiarazione della banca emittente dai quali risultano il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Dal 10 aprile 2020 non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).

DECADENZA

Per il mantenimento del bonus, il richiedente deve presentare ogni mese la documentazione per confermare la sussistenza dei requisiti, rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

Domanda

REQUISITI

La domanda può essere presentata anche dal genitore di un minore nato o adottato o in affido temporaneo in possesso dei seguenti requisiti (direttiva 2011/98/UE):

  • straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato a cittadino italiano (art. 27 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • titolare di Carta blu, “lavoratore altamente qualificato” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108);
  • lavoratore di Marocco, Algeria e Tunisia per i quale gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e questi Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • lavoratore autonomo titolare di permesso (art. 26 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), per il quale l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Oltre ai titoli di soggiorno suddetti sono utili i seguenti permessi (d.lgs. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero):

  • lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21 e 22, d.lgs. 286/1998, e successive modificazioni; artt. 9, 13 e 14 d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • lavoro stagionale (art. 24, d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • assistenza minori (art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • protezione speciale (art. 19, d.lgs. 286/1998, come modificato, da ultimo, dal d.l. 130/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, rilasciato nei casi in cui sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
  • casi speciali (artt. 18 e 18 bis, d.lgs. 286/1998, rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento);
  • residenza in Italia.

Il richiedente deve:

  • essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta, relativamente al contributo asilo nido;
  • avere la stessa residenza del figlio, per il contributo per forme di assistenza domiciliare.

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra:

  • il provvedimento di adozione;
  • la data di ingresso in famiglia del minore, fermi restando i requisiti sull’età del minore che accede al beneficio.

Domanda bonus asilo nido

Per ottenere il bonus è necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare se l’asilo nido frequentato dal minore è pubblico o privato autorizzato e indicherà:

  • la denominazione e codice fiscale della struttura;
  • gli estremi del provvedimento autorizzativo;
  • le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali intende ottenere il beneficio (gennaio – dicembre 2023).

Il sistema di acquisizione della documentazione non permette di allegare documentazione per mensilità non specificate.

Per richiedere il bonus per ulteriori mesi rispetto a quelli già indicati è necessario ripresentare una nuova domanda che sarà sottoposta alla verifica della disponibilità del budget stanziato.

Il genitore richiedente dovrà anche allegare:

  • la documentazione che provi il pagamento di almeno una retta relativa a un mese di frequenza;
  • l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino in caso di asili nido pubblici (dove si prevede il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza);
  • le ricevute delle rette relative ai mesi di frequenza successivi, entro la fine del mese di riferimento e non oltre il 31 luglio 2024.

L’utente potrà autocertificare, inoltre, l’importo della fattura che dovrà essere uguale alla documentazione di spesa allegata. Il rimborso avverrà solo dopo aver allegato la ricevuta di pagamento.

Se alcune rette vengono pagate dall’altro genitore, questo potrà presentare domanda indicando le mensilità già pagate (ad esempio: gennaio-luglio, pagamento effettuato dalla madre; settembre-dicembre, pagamento effettuato dal padre. La madre potrà presentare domanda per i mesi da gennaio a luglio, il padre per i mesi da settembre a dicembre).

La prova dell’avvenuto pagamento può essere fornita tramite:

  • ricevuta;
  • fattura con quietanza;
  • bollettino bancario o postale;
  • attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido, del pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

  • la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
  • il codice fiscale del minore;
  • il mese di riferimento;
  • gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
  • il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Il file va allegato al mese in cui si riferisce, in caso di ricevute relative a più mesi di frequenza. Se sono presenti più fatture nello stesso mese, le ricevute vanno riunite in un unico file da allegare.

Domanda bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Per accedere al bonus, il genitore richiedente dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che dichiari per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In questo caso l’Istituto erogherà il bonus in un’unica soluzione.

Riapertura termini di pagamento Rottamazione-quater

Agenzia delle entrate-Riscossione informa che la Legge n. 18/2024, di conversione con modificazioni del D.L. n. 215/2023, ha fissato al 15 marzo 2024* il nuovo termine entro il quale è possibile effettuare il versamento delle rate del piano di definizione agevolata (art. 1 commi 231-252 della Legge n. 197/2022, c.d. Rottamazione-quater), le cui scadenze erano originariamente stabilite al 31/10/2023, 30/11/2023 e 28/2/2024.

Saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla nuova scadenza (ossia entro il 20 marzo 2024).

Come previsto dalla legge, in caso di mancato o tardivo pagamento di una rata del piano si perdono i benefici della definizione agevolata.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Per saperne di più/Definizione agevolata” del nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Requisiti per beneficiare dell’assegno universale

Requisiti per beneficiare dell’assegno
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in
possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica
categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a
carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del
nucleo familiare indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in
possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di
laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito
complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per
l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a
prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé
stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o
tutelato.
3. Misura e decorrenza dell’assegno
Come anticipato in premessa, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato
sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la
seguente decorrenza della misura:
•per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno
decorre dalla mensilità di marzo;
•per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese
successivo a quello di presentazione.
4. L’ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo
Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore
calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi
dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al
nucleo del figlio beneficiario della prestazione.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore
non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE
ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n.
159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
5. L’assegno unico e universale “in assenza di ISEE”
Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al
momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di
domanda ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
•ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e
spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
•ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore
dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
•assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione
spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto
legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
6. Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di
cittadinanza
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in
denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26,
l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e
con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno
spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato
decreto legislativo.
Riguardo all’integrazione dell’assegno unico sul Reddito di cittadinanza, si rinvia a un
successivo messaggio di approfondimento.
7. Modalità di erogazione dell’assegno
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo in commento, l’assegno è
corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in
pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità
di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro
genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento
successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese
successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della
ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di
scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del
pagamento previste nella domanda.
Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a
uno solo di essi.
In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:
a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia
corrisposto in qualità di richiedente”.
La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori
separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al
richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche
per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.
Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia
stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore
affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.
In ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al
50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:
b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i
due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la
modalità di pagamento della sua quota”;
c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i
due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per
la mia quota di assegno”.
In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già
effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga
stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al
100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di
modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n.
184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore;
in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario
selezionando la relativa opzione.
Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli
maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori,
richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente
maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si
sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account
Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi
dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno
sono i seguenti:
– conto corrente bancario;
– conto corrente postale;
– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei
beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene
richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario
della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di
genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere
intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale,
possono verificarsi le seguenti principali casistiche:
– liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo
strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso
di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore
affidatario;
– liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il
restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere
intestati/cointestati ad ognuno dei genitori;
– liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la
responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo
strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;
– liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che
presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto
legislativo n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al
figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata
alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.
La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è
effettuata dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste
Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni
pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti
presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli
altri Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area) il richiedente dovrà fornire il
modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification
SEPA)[1], debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di
riscossione.
Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo
genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del
territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.
8. Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, sono abrogati:
•il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232);
•le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348
e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:
•sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con
riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
•cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
•sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR,
che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico
e per i figli di età superiore a 21 anni.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Infine, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al
decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2021, n. 112, dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure
introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori.
Nel dettaglio, è stabilito che l’assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1,
del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa
di 440 milioni di euro per l’anno 2022.
È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli
importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-legge n.
79/2021).

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