Congedo Genitori 2021 (CIRCOLARE INPS)

L’INPS, con il messaggio n. 1752 del 29 aprile 2021, comunica il rilascio della procedura per la presentazione delle domande di “Congedo 2021 per genitori”, introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori, dipendenti del settore privato, con figli conviventi.

In particolare, il congedo riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, con figli minori di anni 14:

affetti da COVID-19,
in quarantena da contatto,
con attività didattica in presenza sospesa,
nonché con figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992:

iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza,
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Domanda

La domanda di “Congedo 2021 per genitori” deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:tramite gli Istituti di Patronato.
Si ricorda, infine, che il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 prevede la possibilità di convertire, a domanda, nel congedo in argomento gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021. Possono altresì essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’entrata in vigore della norma (13 marzo 2021) e fino al 28 aprile 2021, giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica di cui al presente messaggio.

Per richiedere la predetta conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” – mediante l’apposita procedura di cui al presente messaggio – avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento

CONVERSIONE PATENTE ESTERA COME FARE?

E’ possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente EXTRACOMUNITARIA residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (vedi circolare MIT prot. n° 47905/23.18.01 del 28/05/2010). Per coloro che sono residenti in Italia da più di quattro anni, si potrà procedere alla conversione della patente extracomunitaria soltanto se il titolare accetta di sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida

I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extracomunitario, se non sono residenti in Italia da più di un anno, possono guidare veicoli per i quali è valida la loro patente allegando alla stessa una traduzione integrale ed ufficiale (vedasi nota relativa alla traduzione); acquisita la residenza, potranno richiedere la conversione ( che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera ) del documento di guida rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui sussistono rapporti di reciprocità.

Le patenti di guida rilasciata da Stati appartenenti all’Unione Europea o SEE sono equiparate a patenti italiane. Il titolare di patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa conforme a quella stabilita all’art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE può circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza; alla scadenza del periodo di validità si rivolge (personalmente o tramite delegato) all’Ufficio della Motorizzazione e richiede la conversione della patente estera, che ovviamente deve essere ritirata e restituita alle competenti Autorità, come di prassi.

Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. In tal caso il conducente può scegliere se attribuire alla patente italiana o il periodo di validità residuo, non presentando perciò il certificato medico relativo alla conferma di validità della categoria richiesta in conversione, ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda il certificato medico previsto.

Il titolare di patente di guida UE o SSE acquisita la residenza anche “normale” in Italia:

– Deve convertirla ( che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera ) dopo 2 anni dalla residenza se la patente è “senza limiti” di validità amministrativa (detta disposizione è in vigore dal 19 gennaio 2013 – Prot. n° 6946 del 26 marzo 2014 ).

– Deve convertirla prima della revisione disposta a carico del titolare.

Tuttavia i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico. Per determinare la data di scadenza della patente di guida comunitaria occorre far riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia calcolandone la scadenza in funzione dell’età del conducente e della categoria di patente posseduta.

NOTA: la traduzione integrale della patente di guida può essere effettuata dal:

a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero);

b) Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.

La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri, con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità:

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA CON APPLICAZIONE

( Circolare Prot. n° 7996/23.18.01 del 9 aprile 2018 – Rinnovo / Aggiornamento dell’ Accordo Italia-El Salvador. In vigore dal 4.08.2016 al 4.08.2021 )

Albania (1) , Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Brasile (5), Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El Salvador (10) Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islaele (7), Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, Repubblica di San Marino, Serbia (6) Slovenia, Spagna, Sli Lanka (3), Svezia, Svizzera (9), Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina (8), Ungheria, Uruguay (4).

(1) Valido fino al 25 dicembre 2019

(3) Valido fino al 4 marzo 2022

(4) Valido fino al 17/05/2020

(5) Valido fino al 13 gennaio 2023

(6) Valido fino al 8 aprile 2018

(7) Valido fino al 10 novembre 2018

(8) Valido fino al 29 maggio 2021

(9) Valido fino al 11 giugno 2021

(10) Valido fino al 4 agosto 2021

NOTA BENE: Per gli Stati extracomunitari sopra elencati, la possibilità di convertire alcuni tipi di modelli di patenti extracomunitarie deve sempre essere preventivamente verificata presso gli sportelli degli Uffici Motorizzazione.

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

Canada: personale diplomatico e consolare

Cile: diplomatici e loro familiari

Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari

Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari

 

APPROFONDIMENTI:

REGOLA 1: la patente deve essere presa prima della data di 1° residenza in Italia

REGOLA 2: Conversione fattibile entro 4 anni dall’acquisizione della 1° residenza in Italia

ECCEZIONI

MAROCCO: 2 anni tra rilascio patente e 1° residenza in Italia

TUNISIA: No traduzione della patente

ALGERIA E ARGENTINA: Obbligo dichiarazione di autenticità patente rilasciata dal consolato:

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

PATENTE CON TRADUZIONE LEGALIZZATA

DOCUMENTO DI IDENTITA’

CODICE FISCALE

PERMESSO DI SOGGIORNO

PASSAPORTO

CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO DEL COMUNE

3 FOTOTESSERE

VISITA MEDICA

INFO E RICHIESTE

APS TORINO 1

 

BONUS LUCE E GAS 2021 COME FUNZIONA?

Bonus sociale luce e gas per disagio economico 2021: a chi spetta

Le novità introdotte quest’anno per il bonus per disagio economico non riguardano i requisiti necessari per ottenere questa agevolazione. Le condizioni previste per avere diritto al bonus per disagio economico, infatti, non sono cambiate.
È necessario appartenere ad:

  • un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro
  • un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro
  • un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Il bonus sociale luce viene erogato sia ai clienti che hanno aderito a un’offerta sul mercato libero dell’energia sia a quelli serviti in maggior tutela. Verrà automaticamente riconosciuto anche in caso di cambio fornitore.
Lo stesso vale per il bonus sociale gas, per accedere al quale tuttavia è necessario essere allacciati alla rete cittadina del gas, perché l’agevolazione non può essere riconosciuta se si utilizza gas metano o GPL in bombola.

Come ottenere il bonus sociale luce e gas per disagio economico dal 2021

Dal 1° gennaio 2021, come previsto dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 chi ha diritto al bonus luce e gas per disagio economico non dovrà più presentare una specifica domanda presso i Comuni o i CAF: sarà sufficiente presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l’attestazione ISEE.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata per accedere alle prestazioni sociali agevolate (mensa scolastica, assegno di maternità, bonus bebè, ecc.), consentirà anche l’accesso automatico al bonus sociale per disagio economico, qualora ne sussistano le condizioni.

In presenza dei requisiti di reddito, l’INPS invierà i dati del nucleo familiare al Sistema Informativo Integrato (SII*).

Il SII avrà un ruolo centrale:

  • acquisirà le informazioni dall’INPS, identificherà le forniture da agevolare e le comunicherà a venditori e distributori di energia elettrica e gas, indicando il periodo di validità dell’agevolazione.

*Sistema Informativo Integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico. Il SII è una banca dati informatica che contiene informazioni utili ad individuare le forniture elettriche e gas.

La nuova modalità di erogazione del bonus sarà operativa secondo le tempistiche previste dalla delibera ARERA n.63/21 a partire dal secondo semestre 2021 e saranno riconosciute, con accredito in bolletta, anche le eventuali quote già maturate relative ai precedenti mesi dell’anno.

Ogni nucleo familiare ha diritto, per l’anno di competenza, a un solo bonus per tipologia (elettrico, gas, idrico).

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