Requisiti per beneficiare dell’assegno universale

Requisiti per beneficiare dell’assegno
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in
possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica
categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a
carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, si intendono quelli facenti parte del
nucleo familiare indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in
possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di
laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito
complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per
l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a
prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé
stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o
tutelato.
3. Misura e decorrenza dell’assegno
Come anticipato in premessa, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato
sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la
seguente decorrenza della misura:
•per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno
decorre dalla mensilità di marzo;
•per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese
successivo a quello di presentazione.
4. L’ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo
Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore
calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi
dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al
nucleo del figlio beneficiario della prestazione.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore
non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE
ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n.
159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).
5. L’assegno unico e universale “in assenza di ISEE”
Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al
momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di
domanda ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
•ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e
spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
•ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore
dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
•assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione
spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto
legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
6. Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di
cittadinanza
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in
denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26,
l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e
con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno
spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del richiamato
decreto legislativo.
Riguardo all’integrazione dell’assegno unico sul Reddito di cittadinanza, si rinvia a un
successivo messaggio di approfondimento.
7. Modalità di erogazione dell’assegno
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo in commento, l’assegno è
corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in
pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità
di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro
genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento
successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese
successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della
ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di
scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del
pagamento previste nella domanda.
Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a
uno solo di essi.
In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:
a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia
corrisposto in qualità di richiedente”.
La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori
separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al
richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche
per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda.
Può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia
stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore
affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata.
In ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al
50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:
b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i
due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la
modalità di pagamento della sua quota”;
c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i
due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per
la mia quota di assegno”.
In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già
effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.
Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga
stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al
100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di
modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.
Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della legge n.
184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore;
in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario
selezionando la relativa opzione.
Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli
maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori,
richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente
maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si
sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account
Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi
dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno
sono i seguenti:
– conto corrente bancario;
– conto corrente postale;
– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei
beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene
richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario
della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di
genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere
intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale,
possono verificarsi le seguenti principali casistiche:
– liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente: lo
strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso
di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore
affidatario;
– liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il
restante 50% all’altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere
intestati/cointestati ad ognuno dei genitori;
– liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la
responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo
strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;
– liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che
presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l’art. 6, comma 5, del decreto
legislativo n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al
figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata
alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.
La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN in capo all’avente diritto al pagamento è
effettuata dall’INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste
Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni
pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti
presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli
altri Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area) il richiedente dovrà fornire il
modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea (Financial Identification
SEPA)[1], debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di
riscossione.
Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo
genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del
territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.
8. Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, sono abrogati:
•il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232);
•le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348
e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:
•sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con
riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
•cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili, di
cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
•sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR,
che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico
e per i figli di età superiore a 21 anni.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Infine, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al
decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2021, n. 112, dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure
introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori.
Nel dettaglio, è stabilito che l’assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1,
del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa
di 440 milioni di euro per l’anno 2022.
È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli
importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-legge n.
79/2021).

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