Via libera all’assegno unico temporaneo per i figli minori 2021. La misura, introdotta per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è disciplinata dall’art. 1 del D.L. n. 79/2021. La finalità è di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, attraverso APS.

Assegno unico temporaneo 2021: cos’è

L’assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni in L. n. 153/1988.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

    Assegno unico temporaneo 2021: misura dell’assegno temporaneo

    L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

    In particolare, è prevista:

    • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
    • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

    Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

    Assegno unico temporaneo 2021: compatibilità

    L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

    Nelle more dell’attuazione della L. n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:

    • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998;
    • assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. n. 190/2014 23, all’art. 23-quater, co. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni in L. n. 136/2018, e all’art. 1, co. 340 della L. n. 160/2019;
    • premio alla nascita, di cui all’art. 1, co. 353 della L. n. 232/2016;
    • fondo di sostegno alla natalità previsto dall’art. 1, co. 348 e 349 della L. n. 232/2016;
    • detrazioni fiscali previste dall’art. 12, co. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR (Dpr. n. 917/1986);
    • assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al Dpr. n. 797/1955 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

    Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni in L. n. 153/1988, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.

    Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

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