Assegno Unico Temporaneo al via

Via libera all’assegno unico temporaneo per i figli minori 2021. La misura, introdotta per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è disciplinata dall’art. 1 del D.L. n. 79/2021. La finalità è di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, attraverso APS.

Assegno unico temporaneo 2021: cos’è

L’assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni in L. n. 153/1988.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’art. 2 del D.L. n. 79/2021.

    Assegno unico temporaneo 2021: misura dell’assegno temporaneo

    L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

    In particolare, è prevista:

    • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
    • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

    Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

    Assegno unico temporaneo 2021: compatibilità

    L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

    Nelle more dell’attuazione della L. n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:

    • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della L. n. 448/1998;
    • assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. n. 190/2014 23, all’art. 23-quater, co. 1 e 2, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni in L. n. 136/2018, e all’art. 1, co. 340 della L. n. 160/2019;
    • premio alla nascita, di cui all’art. 1, co. 353 della L. n. 232/2016;
    • fondo di sostegno alla natalità previsto dall’art. 1, co. 348 e 349 della L. n. 232/2016;
    • detrazioni fiscali previste dall’art. 12, co. 1, lett. c), e 1-bis, del TUIR (Dpr. n. 917/1986);
    • assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al Dpr. n. 797/1955 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

    Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni in L. n. 153/1988, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.

    Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Assegno nucleo familiare 2020-2021 “ASSEGNO PONTE

Dal prossimo 1° luglio entrano in vigore le nuove tabelle per l’assegno per il nucleo familiare (ANF). Il decreto legge n. 79/2021, che ha introdotto come misura “ponte” l’assegno temporaneo per i figli a carico dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha previsto anche un incremento degli importi mensili dell’ANF del valore di 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55,00 euro per i nuclei familiari di almeno tre figli. È disponibile la procedura sul portale Inps per chiedere o rinnovare l’assegno al nucleo familiare maggiorato. La domanda va inoltrata dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno diritto alla prestazione tenuto conto del reddito familiare dell’anno precedente dichiarato. Con il messaggio INPS 2331 del 17 giugno 2021 si forniscono i nuovi importi, allegando le tabelle relative all’adeguamento dei livelli di reddito familiare con decorrenza 1° luglio 2021, ai fini della corresponsione dell’assegno.

La domanda sarà necessaria per fruire degli assegni maggiorati al nucleo familiare per i prossimi sei mesi in attesa che il Parlamento approvi la legge per il nuovo assegno unico.
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